Corte di cassazione sentenza n. 25698/2026

Cause innanzi al giudice di pace di valore entro € 1.100,00 - non proponibile l'appello per la sola contestazione delle spese di lite

Avv. Sabrina Modena

9/28/20261 min read

La Corte di cassazione, con sentenza n. 25698/2026, ha stabilito che, nelle controversie di valore non superiore a € 1.100, la pronuncia del Giudice di pace non è appellabile al solo fine di contestare la liquidazione delle spese processuali.

La Suprema Corte ha confermato l’inammissibilità dell’appello proposto da un condominio che aveva censurato esclusivamente l’entità delle spese legali poste a suo carico, ritenute sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Secondo la Cassazione, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri valutativi del Giudice di pace e la mera contestazione dell’importo liquidato non integra, di per sé, una delle ipotesi tassative che consentono l’impugnazione delle decisioni rese secondo equità.

Ne consegue che, nelle controversie di valore non superiore a € 1.100, per le quali vige un regime particolare in forza del quale il giudice decide secondo equità, l’appello non può essere proposto esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione delle spese di lite, in assenza di una specifica violazione idonea a superare il regime limitativo delle impugnazioni previsto per tali pronunce.

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