Corte di Cassazione sentenza n. 25749 del 23.9.2026

Installazione di un dissuasore davanti al cancello condominiale - liceità

Avv. Sabrina Modena

9/29/20262 min read

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25749 del 23.9.2026, ha rigettato il ricorso principale proposto da una condomina che lamentava l'illegittimità dell'installazione di un dissuasore davanti al cancello dondominiale, confermando la decisione impugnata e ritenendo legittima la delibera condominiale relativa all’installazione del dissuasore mobile in prossimità dell’accesso carraio e dei comandi del cancello elettrico.

La controversia traeva origine dalle difficoltà lamentate da una condomina nell’accesso al proprio garage, conseguenti all’installazione del predetto dissuasore, deliberata dall’assemblea condominiale nella primavera del 2016 al fine di impedire soste ritenute pregiudizievoli nell’area antistante il cancello. La condomina deduceva, altresì, di non essere stata ritualmente convocata alla prima assemblea e impugnava successivamente la deliberazione di ratifica adottata dall’assemblea di giugno, sostenendo sia l’irregolarità del procedimento assembleare, sia la lesione del proprio diritto di proprietà esclusiva.

Il condominio si opponeva, deducendo che la sosta dell’autovettura della condomina in prossimità del cancello ostacolasse l’apertura automatica dello stesso e arrecasse pregiudizio al godimento della cosa comune da parte degli altri partecipanti.

Nel giudizio di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d’ufficio, anche in considerazione delle modifiche successivamente apportate all’autorimessa, consistenti nella realizzazione di una rampa volta a eliminare il dislivello tra il piano stradale e il piano di calpestio del garage. Gli accertamenti tecnici evidenziavano che, nonostante la maggiore complessità delle manovre, le autovetture riuscivano comunque ad accedere all’autorimessa anche in presenza del dissuasore.

Il Tribunale escludeva che l’intervento costituisse un’innovazione vietata e riteneva insussistente una lesione del diritto dominicale della condomina, rilevando la necessità di contemperare il godimento della proprietà esclusiva con il pari diritto degli altri condomini all’utilizzo delle parti comuni.

La condomina proponeva appello, lamentando, tra l’altro, l’omessa convocazione alla prima assemblea e la compressione del proprio diritto di proprietà. La Corte territoriale, pur confermando, nel merito, la legittimità dell’intervento, rilevava l’irregolarità formale della convocazione della prima assemblea, precisando che la mera conoscenza di fatto della riunione non poteva supplire al rispetto delle formalità prescritte. Tale irregolarità non determinava, tuttavia, l’invalidità della deliberazione, incidendo esclusivamente sulla correttezza del procedimento assembleare e giustificando una parziale compensazione delle spese. La Corte valorizzava, inoltre, l’avvenuto spostamento del dissuasore nel corso del giudizio cautelare e la divergenza tra le risultanze delle due consulenze tecniche.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, richiamando il principio secondo cui l’uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., deve avvenire senza impedire agli altri partecipanti il pari godimento della cosa medesima. Anche una sosta di breve durata può, pertanto, integrare un uso illegittimo qualora determini un concreto ostacolo all’utilizzazione della cosa comune da parte degli altri condomini.

La Suprema Corte ha escluso, altresì, la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, rilevando la sussistenza della cd. “doppia conforme”. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della valutazione della condotta della ricorrente, l’eventuale violazione del divieto di parcheggio da parte di altri condomini.

Quanto alle consulenze tecniche d’ufficio, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che aveva privilegiato le conclusioni del secondo elaborato peritale, posto che entrambi i consulenti avevano effettuato specifici esperimenti e che le autovetture erano risultate comunque in grado di accedere al garage, sebbene mediante manovre più articolate.

Sono stati, infine, rigettati anche i ricorsi incidentali.

La Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di un terzo e ha posto i restanti due terzi a carico della ricorrente principale, condannandola al pagamento di euro 140 per spese ed euro 4.000 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge. È stato altresì dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

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