Corte di Cassazione sentenza n. 28212/2025

In tema di indennità di accompagnamento a chi necessita della supervisione costante per camminare

Avv. Sabrina Modena

11/7/20251 min read

Con la sentenza n. 28212/2025, la Corte di Cassazione ha statuito che la necessità di una supervisione continua durante la deambulazione è giuridicamente equiparabile all’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. La Corte ha accolto il ricorso degli eredi del richiedente, censurando la decisione del Tribunale di Macerata, che aveva erroneamente escluso la prestazione ritenendo insufficiente la mera esigenza di appoggio e supervisione. Dalla documentazione sanitaria risultava, invece, la necessità di assistenza costante a causa di andatura instabile e rischio elevato di cadute. La Cassazione ha chiarito che i concetti di “necessità di aiuto costante” e “supervisione continua” sono concettualmente coincidenti, in quanto entrambi implicano assenza di autonomia deambulatoria e bisogno permanente di un accompagnatore. Tale necessità deve essere stabile e non occasionale. È stato, altresì, precisato che l'eventuale autonomia residua desumibile dalla scala di Barthel è irrilevante ai fini dell’indennità di accompagnamento, poiché attiene a un diverso parametro (autonomia negli atti quotidiani) rispetto alla capacità di deambulare in sicurezza senza assistenza. In sintesi, la Corte di Cassazione ha formulato il principio di diritto secondo cui "la necessità costante di supervisione o aiuto nella deambulazione integra il requisito dell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, dando diritto all’indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/1980".