Corte di Cassazione sentenza n. 32770/2025

In materia di molestia con l'uso del telefono

Avv. Sabrina Modena

10/16/20251 min read

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32770/2025, ha stabilito che il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) si configura anche mediante una singola condotta, purché sorretta da petulanza o da un biasimevole motivo. La molestia tramite telefono o messaggi integra l’illecito penale in ragione del carattere intrusivo e invasivo del mezzo utilizzato, essendo irrilevante che la persona offesa abbia la possibilità tecnica di bloccare il contatto, poiché l’offesa si realizza già al momento del disturbo. Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a molestare, anche se l’agente ritiene di agire per fini non biasimevoli, come nel caso del tentativo di riallacciare una relazione sentimentale. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’imputato disposta dal Tribunale di Vibo Valentia, ritenendo inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. La Corte ha ribadito che il bene giuridico tutelato è la tranquillità pubblica e che l’elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta molesta o disturbante realizzata in luogo pubblico o tramite telefono, che comporti una significativa intrusione nella sfera personale della vittima. Nel caso di specie, la reiterazione di contatti (chiamate e messaggi) per finalità sentimentali, valutata come pressione indiscreta e invadente, ha integrato la petulanza e si è rivelata sgradevolmente interferente nella vita privata della persona offesa, generando un effettivo stato di inquietudine.