Corte di Cassazione sentenza n. 36576/2025

In tema di stalking e reciprocità dei comportamenti molesti

Avv. Sabrina Modena

11/18/20251 min read

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36576/2025, ha affermato che, nel delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., la presenza di condotte moleste poste in essere anche dalla persona offesa non esclude la configurabilità del reato. In contesti di conflittualità reciproca, il giudice deve, comunque, accertare se le condotte dell’indagato abbiano determinato nella vittima un perdurante stato d’ansia o timore, ovvero l’abbiano costretta a modificare le proprie abitudini di vita. La vicenda concerne una disputa condominiale in cui l’indagato era stato destinatario delle misure cautelari del divieto di avvicinamento e comunicazione, con controllo elettronico e obbligo di presentazione alla PG. Il Tribunale del riesame di Torino, su ricorso del PM, aveva confermato le misure, ravvisando gravi indizi di stalking, consistenti in condotte moleste, rumori notturni e reiterate offese verso la vicina sin dal 2019. L’indagato deduceva l’inesistenza delle esigenze cautelari per avvenuto trasferimento della persona offesa, ma la Cassazione ha ritenuto il quadro indiziario solido e le esigenze tuttora attuali. Gli Ermellini hanno chiarito che la reciprocità delle condotte impone un più rigoroso vaglio motivazionale sullo stato di turbamento della vittima, ma non elide l’offensività delle condotte dell’agente né esclude l’ipotesi criminosa. La Suprema Corte ha, pertanto, confermato la motivazione del Tribunale e la permanenza della misura cautelare personale. In conclusione, il reato di stalking è configurabile anche in contesti conflittuali bilaterali quando sia provato che le condotte dell’indagato hanno prodotto un effettivo stato d’ansia o paura nella vittima.