Corte di Cassazione sentenza n. 8593/2025
Il concetto di domicilio ai fini della tutela ex art. 14 Costituzione
Avv. Sabrina Modena
4/9/20251 min read
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8593/2025, ha stabilito che il concetto di "domicilio" ai fini della tutela costituzionale ex art. 14 Cost. non può essere esteso a qualsiasi luogo che garantisca intimità o riservatezza, ma deve essere un ambiente nel quale si svolgono atti della vita privata, al riparo da intrusioni esterne. Nel caso in esame, i ricorrenti erano accusati di tentato furto in una farmacia, che è stata ritenuta dalla Corte un "luogo di privata dimora" ai sensi dell’art. 14 Cost. e dell’art. 624-bis c.p. La Corte ha considerato che la farmacia fosse in parte destinata ad attività strumentali all'esercizio della farmacia e, per un altro aspetto, adibita a pertinenza di una privata dimora, visto che vi si svolgevano attività che garantivano la privacy, come atti di vita privata connessi all'attività lavorativa. In particolare, la Corte ha confermato che i luoghi di lavoro, se adibiti a compiere atti di vita privata in modo riservato e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, possono essere considerati "domicili" ai fini della protezione costituzionale e penale. Pertanto, la farmacia, sebbene un luogo di lavoro, è stata ritenuta un "domicilio" in questa circostanza, con la conseguente applicazione delle tutele previste dall'art. 14 Cost. e dalla disciplina del furto in abitazione. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la condanna dei ricorrenti e la qualificazione giuridica del reato come tentato furto in abitazione, in quanto il luogo del furto era qualificato come "domicilio". I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
