Corte di Cassazione sentenza n. 9573 del 14.4.2026
Istruttoria necessaria per rimuovere l'unità esterna del condizionatore dalla facciata del condominio
Avv. Sabrina Modena
7/21/20261 min read
Con la sentenza n. 9573 del 14.4.2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l'accertamento della legittimità dell'installazione dell'unità esterna di un impianto di climatizzazione su parti comuni dell'edificio non può fondarsi su una mera valutazione fotografica, ma richiede un'istruttoria completa volta a verificare la conformità dell'opera alla disciplina codicistica e regolamentare condominiale.
La Suprema Corte ha precisato che il giudice di merito è tenuto ad accertare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio ove necessario, le caratteristiche dell'impianto, la sua collocazione, l'incidenza sul decoro architettonico e l'eventuale presenza di analoghe installazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento condominiale e nelle deliberazioni assembleari.
In applicazione degli artt. 1102 e 1122 c.c., l'utilizzo delle parti comuni e l'esecuzione di opere sulle proprietà esclusive sono consentiti purché non rechino pregiudizio al decoro architettonico, alla sicurezza dell'edificio e ai diritti degli altri condomini. Ne consegue che la legittimità o l'illegittimità dell'installazione può essere accertata esclusivamente all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze di fatto e della normativa condominiale applicabile, risultando insufficiente una motivazione fondata sul solo esame della documentazione fotografica.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte nasceva dall'istanza di un condominio di ottenere la rimozione del motore di un condizionatore installato sulla facciata dello stabile. La Corte d’appello aveva respinto la domanda, perché dalle fotografie prodotte non emergeva un impatto estetico significativo e si vedeva che sulla facciata dello stabile erano presenti altri impianti simili. La Cassazione ha censurato la suddetta decisione come sopra evidenziato.
