Corte di Cassazione Sezione I civile ordinanza n. 25421 del 19.9.2025
In tema di "qualità" del tempo di frequentazione del figlio spettante al genitore non collocatario
Avv. Sabrina Modena
10/30/20251 min read
La Corte di Cassazione Sezione I civile con ordinanza n. 25421 del 19.9.2025 ha ribadito i principi in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e di determinazione dei tempi di frequentazione del minore con il genitore non convivente. Il Supremo Collegio ha chiarito che, nel periodo di permanenza del minore presso il genitore non collocatario, quest’ultimo continua a esercitare pienamente la responsabilità genitoriale, potendo svolgere le funzioni di cura, educazione e istruzione previste dall’art. 316 c.c.. La Corte ha evidenziato la necessità di assicurare al genitore non convivente un tempo di frequentazione qualificato, idoneo a consentirgli l’effettivo esercizio della funzione parentale e la partecipazione alla vita quotidiana del figlio, anche mediante momenti di ordinaria condivisione (pasti, pernottamenti, attività quotidiane) durante i quali poter svolgere funzioni genitoriali quali l'accudimento e l'educazione del minore. Tuttavia, La Corte ha precisato che il principio di stabilità e continuità delle abitudini di vita del minore può giustificare una ripartizione non paritaria dei tempi di permanenza tra i genitori, purché sia garantita la significatività qualitativa della relazione con entrambi.
