Corte di Cassazione sezione I ordinanza del 18.9.2025 n. 25613

In tema di contributo al mantenimento a seguito di separazione dei coniugi in funzione della conservazione del tenore di vita agiato goduto in costanza di matrimonio

Avv. Sabrina Modena

10/20/20251 min read

La Corte di Cassazione sezione I con ordinanza del 18.9.2025 n. 25613 ha stabilito che l’assegno di separazione, a differenza di quello divorzile, rimane ancorato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur tenendo conto della concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente. Pertanto, in presenza di una notevole disparità economica tra i coniugi e di un pregresso tenore di vita agiato, l’assegno va riconosciuto in funzione compensativo-integrativa dei redditi del coniuge economicamente più debole, al fine di garantire il mantenimento di tale tenore durante la fase di separazione. In ordine all’assegno divorzile, la Corte territoriale, nel caso oggetto di giudizio, ha correttamente distinto i presupposti delle due attribuzioni, valorizzando l’autonomia economica e professionale della richiedente, nonché l’assenza di rinunce in funzione del matrimonio e l’attività lavorativa svolta durante il rapporto coniugale. È inammissibile in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del merito, spettando tale attività al prudente apprezzamento del giudice di merito, secondo il consolidato principio di non sindacabilità dei fatti e delle prove in Cassazione.