Corte di Cassazione Sezione I Penale sentenza n. 27109/2026

Colonia felina e responsabilità penale di chi accudisce i gatti

Avv. Sabrina Modena

7/22/20261 min read

La Corte di Cassazione Sezione I Penale, con sentenza n. 27109/2026, ha affermato che l'attività di alimentazione, cura, sterilizzazione e assistenza veterinaria prestata in favore di una colonia felina non determina, di per sé, l'assunzione di una posizione di garanzia né configura un rapporto di proprietà o detenzione degli animali idoneo a fondare una responsabilità penale per le conseguenze derivanti dal loro comportamento.

Nel caso di specie, la ricorrente era stata condannata per il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p., in relazione alle deiezioni lasciate dai gatti nel giardino di una vicina, sul presupposto che avesse volontariamente assunto il controllo della colonia felina.

La Suprema Corte ha annullato la decisione, rilevando che i gatti appartenenti a una colonia felina, ai sensi della normativa sul randagismo, sono animali che vivono in stato di libertà e che la mera attività di accudimento non attribuisce al volontario un potere di governo o controllo tale da far sorgere un obbligo giuridico di impedire gli eventi lesivi.

La Corte ha, inoltre, escluso l'applicabilità analogica dei principi elaborati in materia di responsabilità del proprietario o detentore di animali domestici, evidenziando l'assenza di un effettivo rapporto di custodia.

Sotto un ulteriore profilo, è stata esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. (Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206,00), rilevando la mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie, poiché le deiezioni erano presenti esclusivamente all'interno del giardino privato della persona offesa, luogo privo dei requisiti di uso pubblico o comune richiesti dalla norma incriminatrice.

Ne consegue il principio secondo cui l'attività di cura e assistenza di una colonia felina non comporta, di per sé, responsabilità penale per i comportamenti degli animali, salvo che sussista un effettivo rapporto di proprietà o detenzione ovvero specifici obblighi giuridici derivanti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità competente, ferma restando la possibilità per gli enti locali di disciplinare la gestione delle colonie feline sotto il profilo amministrativo.

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