Corte di Cassazione Sezione II Civile ordinanza 24.11.2025 n. 30833

In tema di violazioni al Codice della Strada e limiti all'esimente dello stato di necessità

Avv. Sabrina Modena

6/17/20261 min read

In tema di violazioni al Codice della Strada e limiti all'esimente dello stato di necessità

La Corte di Cassazione Sezione II Civile, con ordinanza 24.11.2025 n. 30833, ha rigettato il ricorso dell’automobilista sanzionato per sorpasso vietato in prossimità di intersezione (art. 148 C.d.S.), escludendo la configurabilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e art. 4 l. n. 689/1981. 

Il ricorrente aveva dedotto un’urgenza medica del passeggero, ma i giudici di merito – e la Cassazione – hanno ritenuto non provati i presupposti dell’esimente, evidenziando che: la documentazione medica attestava solo dolore epigastrico, non un pericolo imminente di vita; la direzione di marcia non era verso il pronto soccorso più vicino né verso una struttura con medicina d’urgenza; la convinzione soggettiva del conducente non era suffragata da riscontri oggettivi.

La Suprema Corte ha ribadito principi consolidati:

A) lo stato di necessità richiede:

– pericolo grave, attuale e imminente;

– pericolo non imputabile all’agente;

– proporzione tra la violazione e il bene tutelato;

– inevitabilità del pericolo e impossibilità di soluzioni alternative;

– unicità della condotta illecita quale mezzo per evitare il danno;

B) l’onere probatorio grava sull’autore della violazione;

C) la percezione soggettiva non è sufficiente: occorrono elementi oggettivi, documentali e circostanziali;

D) lo “stato di necessità putativo” è ammissibile solo se basato su oggettive ragioni di fatto, non su mere impressioni.

La Corte ha inoltre precisato che la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi di diritto o motivazione apparente.

L’ordinanza si colloca nel solco di una giurisprudenza restrittiva sull’applicazione dell’esimente nelle violazioni del Codice della Strada, al fine di evitare che essa diventi un espediente difensivo per giustificare condotte pericolose.

In assenza di prova rigorosa dell’urgenza, dell’impossibilità di agire diversamente e della proporzionalità della manovra, la sanzione deve essere confermata, con conseguente aggravio delle spese processuali.

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