Corte di Cassazione Sezione II civile ordinanza 26.3.2026 n. 7288
Recesso e richiesta di dazione del doppio della caparra
Avv. Sabrina Modena
9/30/20263 min read
La Corte di Cassazione Sezione II civile con ordinanza 26.3.2026, n. 7288, ha affermato che non sussiste incompatibilità tra la domanda di risoluzione del contratto preliminare e l’esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. con conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria, quando la domanda giudiziale sia diretta all’accertamento del grave inadempimento della controparte quale presupposto sia della risoluzione sia del legittimo esercizio del recesso.
Il doppio della caparra confirmatoria costituisce una liquidazione convenzionale e forfetaria del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo di contrarre: il contraente non inadempiente, optando per tale rimedio, non è tenuto ad allegare e provare l’esistenza e l’entità del danno secondo le regole ordinarie.
La Corte ha, inoltre, precisato che l’obbligazione di restituzione del doppio della caparra costituisce un debito di valuta e non di valore. Ne consegue che interessi e maggior danno da svalutazione monetaria sono disciplinati dall’art. 1224 c.c. e presuppongono, quest’ultimo, specifica allegazione e prova.
Nel caso oggetto di giudizio, nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la società promissaria acquirente aveva versato una caparra confirmatoria al promittente venditore. L’immobile era stato promesso in vendita come libero da gravami, ma, successivamente, era emersa una trascrizione pregiudizievole, circostanza ritenuta costituente grave inadempimento del promittente venditore. La promissaria acquirente aveva, quindi, comunicato, stragiudizialmente, il recesso ex art. 1385 c.c., chiedendo la restituzione del doppio della caparra, e aveva, successivamente, agito in giudizio domandando la risoluzione del contratto per grave inadempimento, oltre alla restituzione del doppio della caparra.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava il promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo non incompatibili la domanda di risoluzione e l’esercizio del recesso con richiesta del doppio della caparra.
Il promittente venditore ricorreva quindi per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’esercizio del recesso fosse incompatibile con la successiva proposizione della domanda di risoluzione e contestando il riconoscimento della rivalutazione monetaria.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, escludendo l’asserita incompatibilità tra risoluzione e recesso.
La domanda proposta dalla promissaria acquirente doveva essere interpretata, secondo la Corte, non come una rinuncia agli effetti del recesso, bensì come domanda diretta all’accertamento del grave inadempimento del promittente venditore, necessario a fondare sia l’effetto risolutorio sia la legittimità del recesso e la conseguente pretesa restitutoria.
Il recesso previsto dall’art. 1385 c.c., infatti, determina uno scioglimento del vincolo negoziale di natura risolutoria, presentando i medesimi presupposti sostanziali della risoluzione, ossia un inadempimento imputabile e non di scarsa importanza, nonché conseguenze sostanzialmente coincidenti quanto alla cessazione degli effetti del contratto.
La Corte ha richiamato, in particolare: Cass. n. 18392/2022 e Cass. n. 21317/2024 dalle quali emerge che non sussiste antinomia tra la domanda di risoluzione e l’esercizio del recesso con ritenzione della caparra o richiesta del suo doppio.
L’incompatibilità riguarda, invece, la contemporanea proposizione delle due differenti pretese aventi funzione lato sensu risarcitoria: da un lato, la ritenzione della caparra o la richiesta del suo doppio; dall’altro, la domanda di risarcimento del maggior danno, che presuppone allegazione e prova del pregiudizio secondo le regole ordinarie.
La caparra confirmatoria assolve, infatti, a una funzione di liquidazione preventiva e forfetaria del danno, sicché il doppio della caparra costituisce un “danno forfetario preconcordato”.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo alla rivalutazione monetaria. La restituzione del doppio della caparra, avendo ad oggetto una somma di denaro determinata, integra un debito di valuta, e non un debito di valore.
Ne consegue l’applicazione dell’art. 1224 c.c.: gli interessi decorrono dalla costituzione in mora del debitore, mentre l’eventuale maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria deve essere specificamente allegato e provato dal creditore.
Pertanto, la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta automaticamente per il solo fatto del ritardo nella restituzione della caparra.
La Cassazione ha quindi: rigettato il primo motivo di ricorso, confermando la compatibilità tra accertamento del grave inadempimento, risoluzione e recesso ex art. 1385 c.c.; accolto il secondo motivo, relativo alla qualificazione dell’obbligazione restitutoria come debito di valuta; cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui il debito di restituzione del doppio della caparra confirmatoria è un debito di valuta, soggetto, quanto agli interessi e all’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria — ove allegato e provato — alla disciplina dell’art. 1224 c.c.
