Corte di Cassazione Sezione III Civile ordinanza n. 17179/2025
Sul nesso causale tra sinistro stradale ed evento che esula dal criterio "più probabile che non"
Avv. Sabrina Modena
12/1/20251 min read
La Corte di Cassazione Sezione III Civile, con ordinanza n. 17179/2025, ha ribadito i principi in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, soffermandosi sul nesso causale, sulla distinzione tra causalità civile e penale e sull’applicazione della thin skull rule (letteralmente "regola del cranio fragile" che impone di considerare rilevante anche l’aggravamento delle condizioni patologiche preesistenti del danneggiato).
Il giudizio trae origine dal decesso di un automobilista per infarto insorto poco dopo un tamponamento di lieve entità. I congiunti hanno agito in giudizio contro il conducente responsabile e la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, mentre la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione, aveva escluso ogni responsabilità, ritenendo che l’urto – di minima entità – non integrasse causa adeguata dell’evento letale, riconducibile invece a una pregressa patologia cardiaca. Tale valutazione si fondava sull’assunto, desunto dall’id quod plerumque accidit, che da incidenti modesti non possano derivare esiti gravi.
La Suprema Corte ha, invece, censurato tale conclusione per motivazione apparente, derivante sia dall’uso improprio del criterio dell’id quod plerumque accidit (più probabile che non), sia dal mancato confronto critico con le consulenze tecniche d’ufficio, le quali avevano prospettato una possibile concausalità tra sinistro ed evento letale.
Richiamando il principio secondo cui l’autore dell’illecito risponde anche delle conseguenze aggravate da condizioni patologiche preesistenti della vittima, la Cassazione ha affermato che non è legittimo escludere la responsabilità civile solo perché l’evento dannoso si è manifestato in modo particolarmente grave in ragione della fragilità del danneggiato.
La Corte ha inoltre ribadito che, in sede civile, il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, fondato su un giudizio probabilistico e non sullo standard di prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesto nel processo penale.
Ne deriva che la responsabilità può essere riconosciuta anche in presenza di concause naturali o patologiche, purché la condotta abbia avuto un’incidenza apprezzabile nella produzione dell’evento.
Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello, richiedendo un nuovo esame che valorizzi adeguatamente le risultanze tecniche e le condizioni concrete del caso.
L’ordinanza offre infine indicazioni operative:
– necessità di evidenziare la diversa soglia probatoria tra causalità civile e penale;
– centralità della thin skull rule nei casi di vittime con pregresse vulnerabilità;
– imprescindibilità di una valutazione puntuale delle CTU;
– divieto di fondare la decisione su generalizzazioni statistiche o presunzioni astratte.
