Corte di Cassazione Sezione III ordinanza n. 21061 del 21.6.2026
Responsabilità del commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi - obbligo di controllo delle fatture emesse dal cliente
Avv. Sabrina Modena
11/3/20261 min read
La Corte di Cassazione Sezione III con ordinanza n. 21061 del 21.6.2026, ha affermato che il commercialista, nell’esecuzione dell’incarico professionale, è tenuto, in forza della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., a verificare e supervisionare l’operato fiscale del cliente, anche con riferimento alla corretta fatturazione, ove funzionale alla predisposizione della dichiarazione dei redditi. Il consulente deve, pertanto, assicurare il rispetto della normativa tributaria, non potendo limitare la propria responsabilità alla mera elaborazione dichiarativa.
La controversia trae origine da un accertamento fiscale nei confronti di un notaio, cui veniva contestata l’erronea qualificazione di taluni importi fatturati come spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, anziché assoggettati a IVA, con conseguente maggiore imposizione per circa 56.000 euro.
Il professionista agiva in giudizio nei confronti del commercialista incaricato della gestione dichiarativa, deducendone la responsabilità professionale. Quest’ultimo eccepiva l’estraneità dell’attività di fatturazione al perimetro dell’incarico ricevuto.
I giudici di primo e secondo grado rigettavano la domanda risarcitoria, valorizzando anche le competenze tributarie del notaio. La Cassazione censurava tale impostazione, cassando la decisione impugnata.
La pronuncia chiarisce che la responsabilità del consulente fiscale non può essere circoscritta a un’attività meramente esecutiva, dovendo estendersi alla supervisione degli adempimenti del cliente, nei limiti dell’incarico professionale conferito.
Le competenze tributarie del notaio, attinenti alla funzione di sostituto d’imposta, non sono automaticamente estensibili alla disciplina dell’IVA e della dichiarazione dei redditi, materie rientranti nella specifica professionalità del commercialista. Ne deriva che il consulente è tenuto a una prestazione diligente e qualificata, comprensiva dell’attività di verifica e dell’eventuale segnalazione delle irregolarità rilevabili, al fine di prevenire violazioni della normativa fiscale e pregiudizi patrimoniali al cliente.
