Corte di Cassazione Sezione III penale sentenza 17.11.2025 n. 37277
In tema di configurazione del concorso tra sequestro di persona e violenza sessuale nel caso in cui la vittima sia trattenuta in auto contro la sua volontà
Avv. Sabrina Modena
12/11/20251 min read
La Corte di Cassazione Sezione III Penale, con sentenza 17.11.2025 n. 37277, ha annullato la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.) nella violenza sessuale aggravata (art. 609-bis c.p.).
Nel caso oggetto di giudizio, l’imputato aveva: offerto alla donna di accompagnarla a casa in auto; condotto la vittima, contro la sua volontà, in un luogo isolato; impedito, ripetutamente, ogni tentativo di fuga, anche tramite manovre di guida pericolose; sottratto il telefono cellulare per impedirle di chiedere aiuto; bloccato fisicamente la donna nell’abitacolo; obbligato la donna ad avere rapporti sessuali con lui.
La Suprema Corte ha ribadito che il sequestro di persona si configura anche quando la limitazione della libertà di movimento non è oggettivamente insuperabile, essendo sufficiente qualsiasi condotta intimidatoria o coercitiva idonea a impedire o scoraggiare l’allontanamento, in rapporto alle concrete capacità di reazione della vittima; l’assorbimento del sequestro nella violenza sessuale ricorre solo quando la privazione della libertà si esaurisce nel tempo strettamente necessario alla consumazione dell’abuso; ove la privazione preceda, superi o segua temporalmente l’atto sessuale, il sequestro concorre con la violenza sessuale (cfr. Cass., Sez. III, n. 55302/2016).
Le condotte poste in essere dall'imputato, come sopra descritte, per la Corte integravano una privazione effettiva della libertà personale, poiché la fuga della vittima sarebbe stata possibile solo tramite iniziative imprudenti o pericolose come lanciarsi dall'auto in movimento o percorrere a piedi una strada buia e isolata. Ne deriva la piena sussistenza del concorso tra sequestro di persona e violenza sessuale.
