Corte di Cassazione Sezione Lavoro ordinanza 29.10.2025 n. 28627

In tema di diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare e requisito "della vivenza a carico"

Avv. Sabrina Modena

11/6/20251 min read

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 29.10.2025 n. 28627, ha rigettato il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva riconosciuto il diritto di una nonna convivente a percepire l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore del nipote stabilmente convivente e totalmente a suo carico. L’INPS denunciava la violazione dell’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito nella L. n. 153/1988, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la convivenza non potesse automaticamente integrare il requisito della vivenza a carico. La Suprema Corte ha confermato l’impostazione del giudice di merito, precisando che il requisito della vivenza a carico deve essere accertato in base a elementi fattuali e economici concreti, idonei a dimostrare che il richiedente provvede, in modo continuativo e prevalente, al mantenimento del minore. Tale valutazione, in quanto questione di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.. Nel caso di specie, risultava accertato che: il minore conviveva stabilmente con la nonna; la nonna disponeva di mezzi economici adeguati per il mantenimento; i genitori erano privi di capacità economica e non contribuivano alle spese di sostentamento. Sulla base di tali circostanze, la Cassazione ha ritenuto sussistente il requisito della vivenza a carico e ha confermato il diritto della nonna all’assegno. La pronuncia ribadisce il principio secondo cui, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, la vivenza a carico deve essere valutata in concreto, con riferimento alla reale situazione economica e affettiva del minore, potendo l’ascendente ottenere il beneficio qualora sia l’unico soggetto che provvede al suo mantenimento.