Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza 26864 del 14.10.2026
Pensione anticipata c.d. "quota 100" e divieto di cumulo di redditi da lavoro percepiti
Avv. Sabrina Modena
10/15/20261 min read
In materia di pensionamento anticipato, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza 26864 del 14.10.2026 ha precisato che il divieto di cumulo sancito dall’art. 14 comma 3 del d.l. n. 4/2019, tra il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Quota 100” e i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, fatta eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, deve essere interpretato nel senso dell’incompatibilità tra la percezione del trattamento pensionistico e lo svolgimento di attività lavorativa produttiva di reddito, per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e il conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La violazione del predetto divieto comporta, pertanto, la riduzione del trattamento pensionistico nella misura corrispondente ai redditi da lavoro percepiti nel periodo di riferimento, dovendosi avere riguardo all’ammontare complessivo dei redditi incompatibili maturati nell’intero arco temporale considerato dalla disposizione normativa, indipendentemente dalla collocazione temporale delle singole prestazioni lavorative.
Ne consegue che la decurtazione deve essere commisurata al reddito complessivamente conseguito per effetto della ripresa dell’attività lavorativa, senza che rilevi il momento specifico in cui tale attività sia stata concretamente svolta.
Prima di tale sentenza, l'istituto previdenziale tendeva a sospendere l'intero trattamento pensionistico dell'anno di percezione del reddito e a chiederne la restituzione integrale, indipendentemente dalla entità della somma guadagnata.
La sentenza in commento si ispira a principi di ragionevolezza e proporzionalità: la totale restituzione del trattamento pensionistico maturato nell'anno di percezione, anche in presenza di guadagni lavorativi minimi, dava vita a una sproporzione tra la condotta contra legem del pensionato e la sanzione inflitta.
In base al principio posto a base della sentenza in oggetto, la conseguenza della violazione del divieto del cumulo è la neutralizzazione del vantaggio indebito: deve essere restituita solo la somma pari al reddito da lavoro effettivamente percepito.
