Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 28367 del 27.10.2025
In tema di legittimità del licenziamento per giusta causa dovuto a condotte extralavorative serbate dal dipendente in contrasto con certificazioni mediche
Avv. Sabrina Modena
12/2/20251 min read
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 28367 del 27.10.2025, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa nei confronti di un lavoratore che, nonostante prescrizioni mediche limitative, svolgeva attività di sollevamento pesi e di personal trainer, pubblicando tali attività sui social network.
La Corte ha formulato il seguente principio di diritto: "È legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che, pur dichiarando limitazioni fisiche, svolga attività sportiva incompatibile con le stesse, in violazione dei doveri di fedeltà e correttezza, anche se i comportamenti sono documentati tramite contenuti social pubblici".
Nel caso oggetto di giudizio, il dipendente, addetto di linea, era stato giudicato idoneo con limitazioni (divieto di sollevamento oltre 18 kg e sopra la spalla). La società gli contestava la violazione dei doveri di diligenza, fedeltà e correttezza contrattuale (artt. 2104 e 2105 c.c.) per aver svolto attività fisicamente incompatibili con le restrizioni mediche, idonee a compromettere il rapporto fiduciario.
Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo l’illegittimità della raccolta dei dati (violazione privacy) e l’irrilevanza dell’attività sportiva rispetto alla prestazione lavorativa.
Tribunale e Corte d’Appello di Roma respingevano il ricorso, ritenendo provata la condotta e legittimo il licenziamento per giusta causa.
Il dipendente ricorreva in Cassazione, ma la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che: la prova delle condotte non derivava da trattamenti illeciti di dati personali, ma dal principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., poiché il lavoratore non aveva mai negato i fatti; i contenuti pubblicati su Instagram non rientrano nella sfera privata, trattandosi di materiale volontariamente reso pubblico; l’attività extralavorativa può integrare violazione dei doveri di fedeltà e correttezza anche al di fuori di periodi di malattia, se incompatibile con le condizioni fisiche dichiarate o potenzialmente idonea a pregiudicare la prestazione.
La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di fedeltà del lavoratore si estende ad ogni comportamento extralavorativo che comprometta l’affidamento del datore di lavoro sulla lealtà e sull’affidabilità del dipendente.
Nel caso concreto, la pratica abituale di sollevamento pesi, in contrasto con le prescrizioni mediche, ha determinato la lesione del vincolo fiduciario, configurando giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c..
