Corte di Cassazione Sezione Tributaria sentenza del 14.11.2025 n. 29048

In tema di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale in PDF senza apposizione di firma digitale ".p7m"

Avv. Sabrina Modena

12/3/20251 min read

La Corte di Cassazione Sezione Tributaria con sentenza del 14.11.2025 n. 29048 ha stabilito che, nell’ambito delle notificazioni a mezzo PEC, l’autenticità della provenienza del messaggio e degli allegati è garantita dal sistema stesso di trasmissione, sicché l’eventuale mancanza della firma digitale non incide sulla validità dell’atto, ma solo sulla sua idoneità probatoria in caso di disconoscimento della conformità all’originale.

Nel caso esaminato, la cartella di pagamento era stata notificata in formato .pdf non firmato digitalmente. Il contribuente aveva eccepito la nullità della notifica sostenendo la necessità del formato .p7m, tesi accolta dalla Commissione tributaria regionale. L’agente della riscossione ha impugnato il provvedimento deducendo: (i) l’assenza di un formale disconoscimento della copia da parte del contribuente; (ii) l’avvenuta piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente, comprovata dalla proposizione del ricorso.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’allegazione di un file .pdf privo di firma digitale non integra causa di nullità, atteso che:

– la PEC assolve alla funzione di attestare provenienza e integrità dell’invio;

– la validità probatoria della copia informatica è subordinata al mancato disconoscimento da parte dell’interessato (=il destinatario) della conformità della copia ricevuta rispetto all'originale.

In difetto di un formale disconoscimento, la copia notificata è pienamente utilizzabile e idonea a fondare la pretesa erariale. Inoltre, ai sensi degli artt. 26 DPR 602/1973, 60 DPR 600/1973 e 156 c.p.c., trova applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo: la proposizione del ricorso dimostra l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario della notifica, rendendo irrilevanti eventuali irregolarità formali di quest'ultima.

La Corte ribadisce un approccio sostanzialistico, privilegiando l’effettività del diritto di difesa rispetto al formalismo tecnico:

– la cartella notificata via PEC in semplice .pdf è valida salvo formale disconoscimento;

– l’impugnazione dell’atto sana i vizi formali;

– l’attenzione dell’interprete deve concentrarsi sull’effettiva conoscenza dell’atto e non su mere irregolarità del formato digitale.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale volto a coniugare esigenze di efficienza amministrativa e tutela del contribuente, valorizzando la sostanza dell’atto rispetto alle formalità non essenziali.