Corte di Cassazione Sezioni Unite civili sentenza n. 23486 del 18.7.2026
Decorrenza del termine di impugnazione del licenziamento in caso di incapacità naturale del destinatario
Avv. Sabrina Modena
7/20/20261 min read
Con sentenza n. 23486 del 18.7.2026 la Corte di Cassazione Sezioni Unite, nell'ambito della impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato, hanno recepito i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111/2025, resa a seguito del sollevamento della questione di legittimità costituzionale, riconoscendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604/1966 nella parte in cui faceva decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento anche nei confronti del lavoratore che, per incapacità naturale incolpevole accertata, non fosse in grado di avere effettiva conoscenza dell'atto.
In applicazione della pronuncia additiva della Corte costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui: qualora il lavoratore versi in stato di incapacità di intendere o di volere al momento della ricezione del licenziamento ovvero durante il termine di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale, trova applicazione un unico termine decadenziale di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento, entro il quale deve essere proposta l'impugnazione giudiziale, mediante deposito del ricorso ovvero richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
