Corte di Cassazione Sezioni Unite civili sentenza n. 26355 del 7.10.2026

Fondi pensione - fallimento del datore di lavoro - individuazione dei crediti privilegiati

Avv. Sabrina Modena

10/8/20262 min read

Con la sentenza n. 26355 del 7.10.2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito il regime privilegiato dei crediti relativi alla previdenza complementare nell’ambito delle procedure concorsuali, precisando che il privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751-bis n. 1 c.c. spetta, esclusivamente, alle componenti di natura retributiva.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite è che, ai fini dell’ammissione privilegiata al passivo, la destinazione delle somme alla previdenza complementare non è di per sé sufficiente a determinarne la natura previdenziale: occorre avere riguardo alla fonte e alla natura originaria dell’obbligazione. Il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. resta circoscritto alle somme riconducibili alla retribuzione, senza poter essere esteso ai contributi di natura previdenziale posti direttamente a carico del datore di lavoro.

In particolare, il privilegio assiste i crediti relativi al TFR maturando destinato alla previdenza complementare e ai contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti sulla retribuzione, mentre ne sono esclusi i contributi posti a carico del datore di lavoro, aventi natura previdenziale.

La controversia trae origine dal fallimento di un’impresa edile, nell’ambito del quale la Cassa Edili della Provincia di Modena chiedeva l’ammissione al passivo di un credito pari a euro 13.944,86, concernente contributi non versati al Fondo di previdenza complementare Prevedi.

Il credito veniva ammesso al passivo in via chirografaria, non ritenendosi applicabile il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., sul presupposto della natura previdenziale delle somme destinate alla previdenza complementare.

La Cassa Edili proponeva impugnazione, sostenendo la natura almeno parzialmente retributiva del credito e, conseguentemente, la necessità di riconoscere il privilegio per le somme riconducibili alla retribuzione dei lavoratori.

La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite in ragione dei contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite hanno individuato il criterio distintivo nell’origine del credito, e non nella sua destinazione alla previdenza complementare.

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005, occorre distinguere le diverse fonti di finanziamento della previdenza complementare. Il TFR maturando, anche se destinato a un fondo pensione, conserva la propria natura retributiva, trattandosi di retribuzione differita. Parimenti, mantengono natura retributiva i contributi posti a carico del lavoratore e trattenuti dal datore di lavoro, qualora quest’ultimo ometta il successivo versamento al fondo.

Tali crediti, pertanto, sono assistiti dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c..

Diversamente, i contributi aggiuntivi a carico del datore di lavoro traggono origine da un’obbligazione derivante dalla contrattazione collettiva e, pur trovando il proprio presupposto nel rapporto di lavoro, non costituiscono il corrispettivo immediato della prestazione lavorativa. Essi sono, infatti, destinati al finanziamento della futura prestazione pensionistica complementare e presentano, pertanto, natura previdenziale. Ne consegue l’esclusione dal privilegio retributivo.

La Corte esclude, altresì, l’applicabilità degli artt. 2753 e 2754 c.c., in quanto relativi ai crediti inerenti alla previdenza sociale obbligatoria, non estensibili alla previdenza complementare.

La pronuncia assume particolare rilievo anche con riferimento alle conseguenze dell’insolvenza datoriale. Per le componenti di natura retributiva, lo scioglimento del mandato conferito al datore di lavoro può consentire al lavoratore di recuperare la legittimazione a insinuarsi al passivo, salvo l’eventuale intervenuta cessione del credito al fondo pensione. Resta, inoltre, applicabile la tutela prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 80/1992 che consente al Fondo di garanzia INPS di intervenire, nei limiti e alle condizioni di legge, per i contributi omessi rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura concorsuale.

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, affinché proceda alla distinta quantificazione delle componenti del credito e riconosca il privilegio esclusivamente alle somme relative al TFR maturando e ai contributi a carico dei lavoratori.

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