Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 24845 del 29.8.2026
Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - competenza del giudice ordinario anche se il terzo pignorato è l'amministrazione finanziaria
Avv. Sabrina Modena
9/1/20261 min read
La Corte di Cassazione Sezioni Unite civili con sentenza 24845 del 29.8.2026 hanno stabilito che, nelle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., la competenza spetta al giudice ordinario, anche quando il credito pignorato abbia natura tributaria.
La questione riguarda il caso in cui l’Amministrazione finanziaria, quale terzo pignorato, renda una dichiarazione negativa, negando cioè di essere debitrice nei confronti del contribuente esecutato.
In passato, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2014, queste controversie erano attribuite al giudice tributario, poiché riguardavano un rapporto di natura tributaria e la dichiarazione dell’Amministrazione finanziaria era considerata espressione del suo potere impositivo.
A seguito delle modifiche introdotte agli artt. 548 e 549 c.p.c., tale impostazione è stata superata. Il procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo ha infatti una funzione limitata alla procedura esecutiva: non serve a ricostruire in via definitiva il rapporto tra il debitore esecutato e il terzo, ma esclusivamente a stabilire se il terzo debba pagare il credito al creditore procedente, anziché al debitore esecutato, e in quale misura.
Pertanto, anche quando il credito pignorato è di natura tributaria, il relativo accertamento nell’ambito dell’esecuzione forzata spetta al giudice ordinario.
Resta comunque ferma la possibilità per il debitore esecutato di impugnare davanti al giudice tributario, nei termini previsti dalla legge, la dichiarazione dell’Amministrazione finanziaria quando essa costituisca espressione del potere impositivo.
La decisione resa dal giudice ordinario nel procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, tuttavia, non produce effetti definitivi sul rapporto tributario tra il debitore e l’Amministrazione finanziaria: essa vincola esclusivamente il creditore procedente e il terzo pignorato e soltanto ai fini della procedura esecutiva.
