Corte di Cassazione terza sezione civile sentenza n. 24912 del 1.9.2026
Responsabilità medica - incompletezza o lacunosità della cartella clinica - principio della vicinanza della prova
Avv. Sabrina Modena
9/25/20262 min read
Con l’ordinanza n. 24912/2026 depositata l'1.9.2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso proposti dalla coniuge di un paziente oncologico deceduto, cassando la sentenza della Corte d’appello e rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, fissando il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi: “L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell’ambito dell’accertamento dell’esistenza o meno di un valido nesso causale tra l’operato sanitario e il danneggiato, in forza del noto ed evidente principio della vicinanza della prova”.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dalla coniuge di un paziente affetto da tumore del colon, deceduto nel 2015. Il paziente, già affetto da morbo di Crohn, era stato operato nel 2010 e aveva, successivamente, iniziato una chemioterapia adiuvante. Dopo il primo ciclo, a causa di importanti effetti collaterali, veniva ricoverato e la terapia veniva temporaneamente sospesa.
Durante il ricovero, l'1.2.2011, gli veniva inserito un catetere venoso centrale (CVC), dal quale insorgeva un’infezione da Staphylococcus aureus evoluta in shock settico. Dopo oltre un mese di ricovero, il paziente veniva dimesso. Sebbene gli oncologi avessero prospettato la possibilità di riprendere la chemioterapia, con eventuale riduzione del dosaggio, l’8.3.2011 la terapia non veniva riavviata, in ragione delle condizioni generali del paziente e della tossicità riscontrata. Nel 2014 veniva diagnosticata una recidiva tumorale e nel 2015 il paziente decedeva.
La coniuge agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario, sostenendo, in particolare, che l’infezione conseguente al posizionamento del CVC avesse determinato la definitiva sospensione della chemioterapia e che tale sospensione avesse inciso sulla successiva recidiva e sul decesso.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità per l’infezione conseguente al CVC, ma escludeva il nesso causale tra l’infezione, la sospensione della chemioterapia e l’evoluzione della malattia. La Corte d’appello di Milano confermava sostanzialmente tale ricostruzione, ritenendo che la terapia fosse stata interrotta per la tossicità del trattamento e per la sua non comprovata efficacia.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24912/2026, ha invece cassato la sentenza d’appello con rinvio, accogliendo i primi tre motivi di ricorso. Ha rilevato, anzitutto, l’omesso esame di documenti potenzialmente decisivi per stabilire se l’infezione avesse effettivamente inciso sulla mancata ripresa della chemioterapia. Tra tali elementi figuravano le indicazioni degli oncologi favorevoli alla possibile ripresa del trattamento e la successiva documentazione sanitaria che collegava la mancata terapia allo shock settico.
La Cassazione ha inoltre censurato l’adesione della Corte d’appello alle conclusioni della CTU senza un adeguato confronto con le specifiche contestazioni del consulente tecnico di parte, ritenendo tale omissione rilevante ai fini della validità della motivazione.
Infine, ha attribuito rilievo all’incompletezza della cartella clinica, in particolare con riguardo alle ragioni del posizionamento del CVC. Secondo il principio di vicinanza della prova, una lacuna della documentazione sanitaria può essere valorizzata dal giudice nell’accertamento del nesso causale quando renda particolarmente difficile la ricostruzione dei fatti e la condotta sanitaria sia astrattamente idonea a determinare il danno. Tale principio non comporta, tuttavia, una presunzione automatica di responsabilità né l’inversione dell’onere della prova.
La Cassazione non ha quindi accertato definitivamente che l’infezione abbia causato la sospensione della chemioterapia, né che quest’ultima abbia provocato la recidiva e il decesso. Ha disposto un nuovo esame da parte della Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà valutare complessivamente la documentazione, le contestazioni tecniche e le lacune della cartella clinica e stabilire, secondo le regole ordinarie sull’onere della prova e sul nesso causale, se sussista una responsabilità sanitaria per i danni lamentati.
