Corte di giustizia dell’Unione europea sentenza nella causa C-218/24
In tema di cani considerati come bagagli dalla Convezione di Montreal ai fini del trasporto in aereo
Avv. Sabrina Modena
10/24/20251 min read
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-218/24, ha stabilito che gli animali da compagnia trasportati in aereo rientrano nella nozione di “bagaglio” ai sensi della Convenzione di Montreal, pertanto, in assenza di dichiarazione speciale, la responsabilità del vettore per la perdita di un animale trasportato in stiva è limitata ai massimali previsti per i bagagli dalla Convenzione di Montreal, anche in relazione al danno morale. Per la Corte, la nozione di bagaglio non si limita agli oggetti materiali e comprende anche gli animali da compagnia affidati al vettore per il trasporto che non possono essere qualificati come passeggeri ai sensi della Convenzione. Conseguentemente, in caso di smarrimento o perdita dell’animale, si applica il regime di responsabilità del vettore aereo previsto per i bagagli consegnati, con conseguente limitazione del risarcimento ai massimali stabiliti dalla Convenzione di Montreal. Il risarcimento copre sia il danno materiale che il danno morale, ma entro il limite economico prefissato, salvo che il passeggero abbia presentato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione e pagato l’eventuale tariffa supplementare. Resta fermo il riconoscimento del benessere animale quale valore tutelato dall’Unione europea che, però, non incide sulla qualificazione giuridica degli animali da compagnia come bagagli, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e di cura. Nel caso oggetto di giudizio, la proprietaria del cane ha affidato l'animale chiuso nel trasportino alla compagnia aerea affinchè lo mettesse in stiva, l'animale è scappato durante il carico e non è più stato trovato. La donna ha chiesto alla compagnia aerea un risarcimento di 5.000 euro per il danno morale subito. La compagnia aerea ha riconosciuto la responsabilità dell’accaduto, ma ha limitato il risarcimento al tetto massimo previsto per i bagagli, poiché la passeggera non aveva effettuato alcuna dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione al momento del check-in.
