Decreto Piano Casa (D.L. 7 maggio 2026, n. 66) e legge di conversione 2 luglio 2026, n. 116
Decreto Piano Casa - conversione in legge: cosa cambia
Avv. Sabrina Modena
7/17/20262 min read
Il decreto legge 7.5.2026, n. 66 (Piano Casa) è stato convertito in legge con modificazioni mediante la legge di conversione (L. 116 del 2.7.2026) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3.7.2026 - entrata in vigore il 4.7.2026, data dalla quale trova applicazione il testo coordinato risultante dalle modifiche introdotte in sede parlamentare
La disciplina conferma l'impianto originario del decreto, apportando significative integrazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, accesso al credito per l'acquisto della prima casa, sostegno agli studenti fuori sede, programmi di edilizia integrata, gestione del patrimonio immobiliare pubblico e alloggi di servizio destinati al personale delle amministrazioni statali.
Tra le principali innovazioni normative si segnalano:
- l'introduzione dell'art. 4-bis, che estende le categorie prioritarie di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa alle persone con disabilità grave e ai nuclei familiari conviventi con soggetti affetti da disabilità permanente, prevedendo una garanzia pari al 50% della quota capitale, elevata all'80% per i richiedenti con ISEE non superiore a euro 40.000, nonché il rifinanziamento del Fondo;
- l'inserimento dell'art. 4-ter, recante l'incremento delle risorse destinate ai contributi per le spese di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede;
- la completa riscrittura dell'art. 5 in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), con il riconoscimento di un diritto di opzione in favore dell'assegnatario non moroso, subordinatamente all'assenza di ulteriori proprietà immobiliari, demandando a successivo decreto ministeriale la disciplina delle procedure di alienazione e dei criteri di individuazione degli immobili cedibili;
- l'integrazione dell'art. 9 mediante il nuovo comma 1-bis, che individua requisiti patrimoniali, finanziari e tecnico-organizzativi più stringenti per i soggetti privati proponenti programmi di edilizia integrata, imponendo altresì l'obbligo di mantenimento della destinazione convenzionata degli immobili per l'intera durata del vincolo;
- la conferma dei criteri di determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni calmierati mediante rinvio ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), prevedendo, in mancanza di dati omogenei, una riduzione non inferiore al 33% rispetto ai valori di mercato accertati;
- il rafforzamento della componente sociale degli interventi di edilizia convenzionata attraverso la previsione di spazi destinati a servizi di prossimità, cohousing e coworking, nonché di superfici riservate ad attività economiche e servizi di quartiere da concedere a canone calmierato;
- l'introduzione degli artt. 9-bis e 11-bis, concernenti rispettivamente la disciplina degli alloggi di servizio temporanei dell'Arma dei Carabinieri e il potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa destinato alle esigenze delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Il provvedimento assume particolare rilievo sotto il profilo giuridico-amministrativo in quanto interviene sulla disciplina del patrimonio ERP, sui vincoli convenzionali gravanti sugli immobili, sui criteri di determinazione dei canoni agevolati, sugli atti d'obbligo soggetti a trascrizione nei registri immobiliari e sui requisiti di qualificazione dei soggetti privati coinvolti nei programmi di edilizia integrata.
