Decreto Salvini autovelox 2026
Decreto ministeriale 8.6.2026 pubblicato in G.U. 11.7.2026 n. 159
Avv. Sabrina Modena
7/14/20261 min read
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ai sensi degli artt. 45 comma 6 e 142 del Codice della Strada.
Il provvedimento definisce i requisiti tecnici e le procedure per l'omologazione del prototipo, demandando all'Allegato A la disciplina delle caratteristiche costruttive e prestazionali dei dispositivi. L'omologazione è subordinata alla verifica della conformità del prototipo e si perfeziona mediante decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che abilita il produttore alla fabbricazione in serie degli esemplari conformi.
Il decreto introduce l'obbligo di sottoporre ciascun dispositivo, oltre che all'omologazione del prototipo, a taratura iniziale e periodiche verifiche di funzionalità, quali condizioni imprescindibili per il mantenimento dell'idoneità all'impiego. L'esito negativo di tali verifiche comporta l'inutilizzabilità del dispositivo fino al ripristino della conformità.
La vigilanza sulla produzione è affidata a organismi accreditati e autorizzati dal Ministero, incaricati di verificare sia l'efficacia del sistema di controllo della qualità del produttore sia la conformità degli esemplari al prototipo omologato. Per le nuove istanze di omologazione è prevista l'obbligatorietà della certificazione UNI EN ISO 9001.
L'art. 6 disciplina il regime transitorio, disponendo l'automatica omologazione dei prototipi già approvati ai sensi del decreto ministeriale n. 282/2017, elencati nell'Allegato B, nonché la conversione delle procedure amministrative pendenti al nuovo regime normativo. Dalla data di entrata in vigore del decreto è esclusa la possibilità di presentare nuove domande di mera approvazione dei prototipi, essendo ammissibili esclusivamente richieste di omologazione.
L'art. 7 abroga il decreto ministeriale 13 giugno 2017, n. 282, fatta salva la temporanea efficacia di alcune disposizioni concernenti le tarature periodiche.
La nuova disciplina rafforza le garanzie di legittimità e affidabilità dell'attività di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, subordinando la validità dell'utilizzo dei dispositivi alla sussistenza di un completo iter documentale attestante l'omologazione, la regolare taratura e l'esito positivo delle verifiche di funzionalità, con conseguente incremento delle tutele sia per gli utenti della strada sia per le amministrazioni preposte ai controlli.
