Riforma UE sui diritti dei passeggeri aerei
Riforma UE sui diritti dei passeggeri aerei
Avv. Sabrina Modena
9/7/20262 min read
La riforma dei Regolamenti (CE) n. 261/2004 e n. 2027/97 interviene sulla disciplina dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, rafforzandone le garanzie in materia di trasparenza tariffaria, rimborso e tutela in caso di cancellazione del volo, negato imbarco e ritardo.
Il nuovo quadro normativo, approvato dal Parlamento europeo il 7 luglio 2026 al termine della procedura di conciliazione con il Consiglio dell’Unione europea, recepisce e codifica gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di circostanze eccezionali, senza alterare l’impianto generale del Regolamento (CE) n. 261/2004.
L’entrata in vigore è prevista decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei sistemi e delle procedure di vettori, GDS e intermediari. Fino alla piena applicazione della nuova disciplina resta vigente il regime attuale.
Restano confermati gli importi della compensazione pecuniaria per cancellazione con preavviso inferiore a 14 giorni, negato imbarco e ritardo all’arrivo di almeno 3 ore: € 250 per tratte fino a 1.500 km; € 400 per voli intra-UE oltre 1.500 km e per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km; € 600 per collegamenti extra-UE superiori a 3.500 km, con possibilità di riduzione del 50% in caso di accettazione di un volo alternativo con arrivo entro 4 ore dall’orario originariamente previsto.
Viene abrogata la clausola di no-show, con conseguente esclusione della cancellazione automatica della tratta di ritorno, nonché di penali o maggiorazioni tariffarie, in caso di mancato utilizzo della tratta di andata.
È inoltre riconosciuto il diritto al trasporto gratuito di un effetto personale di dimensioni massime pari a 40×30×15 cm, da collocarsi sotto il sedile. Vettori, CRS/GDS e motori di ricerca sono tenuti a garantire la trasparenza del prezzo finale, comprensivo dell’effetto personale, sin dalla fase iniziale della ricerca.
In caso di disservizio sono rafforzati gli obblighi di assistenza a carico del vettore, mediante previsione di ristoro ogni due ore di attesa, somministrazione di pasti a intervalli regolari e, ove necessario, sistemazione alberghiera. In presenza di circostanze eccezionali, la sistemazione è limitata a tre notti, salvo le deroghe previste per minori non accompagnati, persone a mobilità ridotta e passeggeri con specifiche esigenze mediche.
È previsto il rimborso automatico delle somme non richieste dal passeggero, mentre l’emissione di voucher è subordinata al consenso espresso dell’interessato su supporto durevole.
Il vettore è tenuto a corrispondere la compensazione o a comunicare per iscritto il diniego entro 30 giorni, mentre il passeggero dispone di un termine di 9 mesi per proporre il reclamo.
È infine confermato il diritto all’assegnazione gratuita di posti contigui per minori di 14 anni, persone a mobilità ridotta e donne in stato di gravidanza
