Suprema Corte di Cassazione ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025
In tema di danni ai trasportati, azione diretta e Fondo Vittime della Strada
Avv. Sabrina Modena
10/31/20252 min read
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27481 del 15 ottobre 2025, ha stabilito che, in caso di sinistro stradale, l’azione diretta del terzo trasportato - di cui all’art. 141 Cod. Ass. - è esperibile solo se il veicolo sul quale viaggiava era munito di copertura assicurativa. In mancanza di tale requisito, il danneggiato non può agire con l’azione diretta ordinaria contro l’impresa designata dal Fondo Vittime della strada, ma deve ricorrere al regime speciale previsto per i sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati. Nel caso oggetto di giudizio, un veicolo privo di copertura assicurativa aveva invaso la corsia opposta e si era scontrato con un’altra auto assicurata. Nell’impatto, morivano il conducente del veicolo non assicurato e una delle passeggere – sua figlia – mentre un’altra passeggera (la moglie del conducente) subiva lesioni. I familiari sopravvissuti (la vedova-madre ferita e i due figli del conducente deceduto) citavano in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale in primo grado respingeva la domanda, la Corte d’appello accoglieva il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, rigettando la domanda anche per estinzione dell’obbligazione per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c. (in quanto i ricorrenti erano anche eredi del responsabile del sinistro). I familiari superstiti ricorrevano in Cassazione denunciando violazione dell’art. 122 Cod. Ass. e dell’art. 13 Dir. 2009/103/CE, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dal risarcimento dei trasportati-eredi del responsabile e l'erronea applicazione degli artt. 1253 e 2697 c.c., con riferimento alle quote ereditarie disciplinate dalla legge straniera (bulgara). La Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità, poiché i ricorrenti non avevano censurato tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata. In particolare, non era stata impugnata la motivazione relativa all’inammissibilità dell’azione diretta ex art. 141 del D.Lgs. 209/2005 nei confronti dell’impresa designata, atteso che il veicolo sul quale viaggiava il trasportato era non assicurato. La Corte ha specificato che l’azione diretta di cui all’art. 141 Cod. Ass. è esperibile solo se il veicolo del trasportato è munito di copertura assicurativa. In mancanza di tale requisito, il danneggiato non può agire con l’azione diretta ordinaria contro l’impresa designata dal Fondo, ma deve ricorrere al regime speciale previsto per i sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati. La Corte ha, altresì, ribadito il principio secondo cui, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola di esse comporta inammissibilità per difetto di interesse.
