Tribunale di Avellino sentenza n. 1463 del 23.7.2026

Mediazione obbligatoria in materia condominiale

Avv. Sabrina Modena

9/22/20261 min read

Il tribunale di Avellino, con sentenza n. 1463 del 23.7.2026, ha stabilito che, in materia condominiale, la mediazione obbligatoria è circoscritta alle controversie riconducibili alla disciplina speciale del condominio, prevista dagli artt. 1117 ss. c.c. e dagli artt. 61-72 disp. att. c.c., ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c. Restano, pertanto, escluse le controversie tra condominio e appaltatore, in quanto assoggettate alla disciplina generale del contratto di appalto, nonché le domande risarcitorie per danni da infiltrazioni provenienti da parti comuni, ove non riconducibili alla specifica disciplina condominiale.

Ai fini della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010, l’istanza di mediazione deve individuare l’organismo, le parti, l’oggetto della controversia e le ragioni della pretesa, assicurando una sostanziale corrispondenza tra il thema della mediazione e quello della successiva domanda giudiziale. Pur non essendo richiesta una forma processuale, l’istanza deve consentire alla controparte di individuare con sufficiente determinatezza i fatti costitutivi e le pretese azionate.

Ne consegue che una domanda giudiziale fondata su fatti o pretese sostanzialmente differenti rispetto a quelli dedotti in mediazione non può ritenersi validamente preceduta dalla procedura conciliativa.

Tale principio assume particolare rilevanza nell’impugnazione delle deliberazioni condominiali, soggetta a termini di decadenza: la comunicazione dell’istanza di mediazione può produrre effetto interruttivo, ma soltanto ove la procedura sia validamente instaurata e l’istanza presenti adeguata corrispondenza con la successiva domanda giudiziale. La mediazione deve, dunque, avere ad oggetto la medesima controversia sostanziale che la parte intende eventualmente sottoporre all’autorità giudiziaria.

Servizi

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale.

Contatti

Chi siamo

info@studiolegalesabrinamodena.it

+39-0535.652172

© 2025. All rights reserved.