Tribunale di Brescia sentenza 5149/2026
Parcheggio condominiale e divieto di uso esclusivo
Avv. Sabrina Modena
7/7/20261 min read
Il tribunale di Brescia con sentenza 5149/2026 ha stabilito che il parcheggio abituale e continuativo di veicoli nel cortile condominiale, specie se ostacola l'accesso ai garage o limita il godimento della cosa comune da parte degli altri comproprietari, integra una violazione dell'art. 1102 c.c..
Nel caso oggetto di giudizio, uno dei condomini usava, stabilmente, il cortile comune come area di sosta per la propria auto e per quelle dei conduttori del suo immobile, comportamento che rendeva difficoltose le manovre e l’accesso al garage dell’altro contitolare.
Per il tribunale di Brescia, l'uso più intenso del bene comune è legittimo solo se non pregiudica il pari diritto degli altri partecipanti né comporta un'occupazione esclusiva di fatto.
La mera tolleranza o il protrarsi nel tempo della condotta non sono idonei a costituire un diritto di uso esclusivo, il quale può derivare esclusivamente da un valido titolo giuridico o dal consenso unanime dei comproprietari.
Ne consegue che l'occupazione stabile del cortile quale area di parcheggio, in assenza di tali presupposti, è illegittima e legittima l'ordine giudiziale di cessazione della condotta e di ripristino del pieno godimento della parte comune
