Tribunale di Genova Sezione III civile sentenza n. 2244 del 6.10.2025
In tema di condominio e conseguenze dell'approvazione del rendiconto
Avv. Sabrina Modena
10/29/20252 min read
Il Tribunale di Genova Sezione III civile con sentenza n. 2244 del 6.10.2025 ha affermato che l’approvazione del rendiconto condominiale non comporta una definitiva sanatoria della gestione né preclude l’azione di responsabilità verso l’amministratore per eventuali illeciti, in quanto l’assemblea si limita a prendere atto dei dati contabili senza convalida degli atti gestori. È, pertanto, escluso che la delibera assembleare possa rendere lecite operazioni oggettivamente illegittime. Nel caso oggetto di giudizio, a giugno 2015, alcuni condomini accertavano delle irregolarità nella gestione contabile dell’ex amministratore, il quale, nonostante reiterati solleciti, consegnava solo parzialmente la documentazione relativa all’esercizio 2014/2015. L’esame dei documenti evidenziava gravi incongruenze contabili e movimenti bancari non giustificati. A seguito del mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, l’assemblea deliberava la revoca dell’amministratore e la nomina di un successore, autorizzandolo, altresì, ad agire giudizialmente per il recupero della documentazione mancante. Il nuovo amministratore, acquisiti i documenti, riscontrava gravi irregolarità nella gestione del predecessore — tra cui falsificazione dell’estratto conto condominiale, pagamenti a soggetti estranei e ammanchi di cassa — e promuoveva, su delibera assembleare, azione penale per appropriazione indebita e azione civile per risarcimento danni. Gli eredi dell’ex amministratore, nel frattempo deceduto, eccepivano l’inammissibilità della domanda, sostenendo che l’approvazione dei rendiconti da parte dell’assemblea integrasse un riconoscimento definitivo e insindacabile dell’operato dell’amministratore, con effetto liberatorio. Il Tribunale ha respinto le eccezioni dei convenuti, accertando — sulla base della documentazione contabile, delle risultanze investigative e delle prove testimoniali — la mala gestio dell’amministratore, consistita nell’indebito utilizzo di fondi condominiali per fini estranei al mandato. Il giudice, sulla base del principio di diritto sopra riportato, ha qualificato tali condotte come inadempimento grave degli obblighi fiduciari e contrattuali derivanti dal mandato, condannando gli eredi, quali successori universali, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal condominio, con esclusione del danno non patrimoniale per difetto di prova. In linea con la giurisprudenza (Trib. Roma, 7 marzo 2022, n. 3580; Cass. civ., sez. II, 29 maggio 2025, n. 14424), il Tribunale ha ribadito che: la delibera di approvazione del rendiconto non impedisce l’esercizio successivo di azioni di responsabilità per mala gestio; è nulla, per violazione dell’art. 1129, comma 14, c.c., la delibera che approvi compensi dell’amministratore non specificati analiticamente all’atto della nomina; l’approvazione del consuntivo non sana la nullità originaria di partite contabili illegittime, limitando solo la possibilità di contestazioni di tipo contabile e non sostanziale.
