Tribunale di Ivrea sentenza n. 1279 del 14.10.2025
In tema di superbonus, decisioni condominiali sospese e compenso del tecnico
Avv. Sabrina Modena
10/27/20251 min read
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 1279 del 14.10.2025, ha stabilito che, in tema di incarico professionale conferito da un condominio ad un tecnico, la clausola che subordina l’esigibilità del compenso all’esito o al proseguimento dell’iter per l’accesso al superbonus 110%, se rimessa alla volontà unilaterale del condominio e priva di un termine certo, configura una condizione meramente potestativa, inidonea a sospendere l’efficacia del contratto in quanto è contraria ai principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. la condotta del condominio che rinvii, sine die, la decisione sull’iter progettuale, impedendo al professionista di ottenere il compenso per prestazioni già eseguite. Il caso riguardava un professionista che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro un condominio per il pagamento di € 10.277,28 quale compenso per un incarico deliberato dall’assemblea condominiale, riguardante lo studio di fattibilità del superbonus 110%, la selezione del general contractor e la redazione della bozza contrattuale. Il condominio proponeva opposizione, sostenendo che il compenso non fosse ancora esigibile perché subordinato alla conclusione positiva dell’iter per l’accesso al superbonus e, in subordine, lamentando il presunto ritardo nell’esecuzione dell’incarico. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, rilevando che la clausola contenuta nella delibera assembleare non configurava una vera condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., poiché non faceva riferimento a un evento futuro e incerto, ma era rimessa alla volontà unilaterale del condominio e, dunque, costituiva una condizione meramente potestativa. Un simile rinvio indefinito della decisione da parte del condominio per il tribunale viola i principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.), che impongono lealtà e collaborazione nell’esecuzione del contratto. Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto che il professionista ha adempiuto, diligentemente, alle obbligazioni assunte, consegnando la documentazione richiesta e relazionando all’assemblea. Pertanto, il diritto del professionista al compenso è stato riconosciuto come immediatamente esigibile e il Tribunale ha confermato, integralmente, il provvedimento monitorio, ribadendo che una condizione sospensiva rimessa alla volontà di una sola parte, senza limiti temporali, è invalida in quanto contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale.
