Tribunale di Milano sentenza n. 7898 del 15.10.2026
Voltura catastale e accettazione tacita della eredità
Avv. Sabrina Modena
11/4/20261 min read
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7898 del 15.10.2026, ha statuito che la voltura catastale di un immobile caduto in successione costituisce comportamento concludente idoneo a integrare l’accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 476 c.c., perché incompatibile con la volontà di conservare la mera qualità di chiamato. Diversamente, la mera presentazione della dichiarazione di successione, essendo adempimento di natura prevalentemente fiscale, non è di per sé sufficiente a comprovare l’accettazione dell’eredità.
La controversia traeva origine da un’azione promossa da un condominio per il recupero di crediti relativi a oneri condominiali insoluti, già oggetto di decreto ingiuntivo non opposto. Al fine di procedere all’esecuzione immobiliare, il condominio chiedeva l’accertamento della qualità di eredi dei soggetti chiamati alla successione del precedente proprietario, anche in funzione della continuità delle trascrizioni immobiliari. Dalla documentazione acquisita emergeva che ciascun chiamato aveva richiesto la voltura catastale dell’immobile, provvedendo all’aggiornamento dell’intestazione in conformità alle risultanze successorie.
La pronuncia ribadisce la distinzione tra dichiarazione di successione e voltura catastale, attribuendo a quest’ultima rilevanza quale manifestazione di accettazione tacita dell’eredità che, ex art. 476 c.c., ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe esercitare se non in qualità di erede. La voltura catastale, pertanto, può integrare un comportamento giuridicamente significativo, in quanto espressivo di un’attività incompatibile con il mantenimento della mera posizione di chiamato.
Il Tribunale ha conseguentemente valutato la condotta di ciascun soggetto, riconoscendo in capo a tutti l’intervenuta accettazione tacita.
La decisione si pone in linea con il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 11478/2021, secondo cui l’accettazione tacita deve desumersi da atti univocamente incompatibili con la volontà di permanere nella sola qualità di chiamato all’eredità.
