Tribunale di Napoli sentenza del 4.2.2026

In materia condominiale - illegittimità della delibera che pone a carico del condomino in regola con i pagamenti le quote dei morosi

Avv. Sabrina Modena

7/8/20261 min read

Con sentenza n. 1822 del 4.2.2026 il Tribunale di Napoli ha delimitato i poteri dell'assemblea condominiale nella ripartizione delle spese, ribadendo che il condomino adempiente non può essere chiamato a sopportare il debito derivante dalla morosità altrui. Un simile addebito è ammissibile soltanto con il consenso unanime dei condomini ovvero, secondo un orientamento giurisprudenziale più elastico, in presenza di esigenze di eccezionale urgenza, fermo restando il diritto del condomino anticipatario alla restituzione delle somme versate.

Nel caso di specie, un condomino impugnava la delibera con cui l'assemblea aveva approvato un piano di riparto finalizzato al pagamento di pregresse fatture del fornitore Eni, lamentando che gli fossero richiesti importi relativi alle annualità 2014 e 2015 già integralmente corrisposti. Dalla documentazione contabile emergeva, infatti, che l'attore aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi contributivi, mentre il residuo debito era imputabile esclusivamente alla morosità di altri condomini.

Accogliendo l'impugnazione, il Tribunale ha escluso che il condominio avesse dimostrato l'esistenza di spese straordinarie sopravvenute o impreviste e ha ritenuto che l'assemblea avesse illegittimamente trasferito sul condomino in regola il peso economico dell'inadempimento altrui, eccedendo i limiti dei propri poteri deliberativi. Il giudice ha inoltre richiamato l'art. 63 disp. att. c.c., evidenziando che, nell'attuale disciplina, i creditori del condominio possono agire nei confronti dei condomini adempienti solo dopo l'infruttuosa escussione dei morosi.

È stata infine respinta la domanda del condominio volta all'accertamento di un preteso credito residuo nei confronti dell'attore per difetto di interesse ad agire.

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