Tribunale di Roma sentenza del 4.9.2026 n. 12493
Assemblea condominiale e completamento del relativo verbale successivamente all'assemblea
Avv. Sabrina Modena
9/17/20261 min read
Il Tribunale di Roma con sentenza del 4.9.2026 n. 12493 ha stabilito che il verbale dell’assemblea condominiale può essere completato o trascritto successivamente alla riunione senza che ciò determini, di per sé, l’invalidità delle deliberazioni, purché la versione definitiva risulti fedele allo svolgimento dell’assemblea e alle decisioni effettivamente assunte, senza alterazioni sostanziali.
Secondo tale principio non è necessario che il verbale sia materialmente completato durante la seduta, essendo ammissibile la successiva trascrizione degli appunti o della minuta redatta in assemblea. La mera difformità formale tra la versione manoscritta e quella dattiloscritta non comporta, pertanto, l’invalidità della deliberazione, in assenza della prova di una concreta alterazione del contenuto deliberativo o degli esiti delle votazioni.
In applicazione del principio dell’onere della prova, grava su chi contesta il verbale l’onere di dimostrare la non corrispondenza tra quanto ivi rappresentato e l’effettivo svolgimento dell’assemblea, secondo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, ord. n. 16774/2015.
La successiva trascrizione, tuttavia, non attribuisce all’amministratore la facoltà di modificare il contenuto del verbale: l’inserimento di voti non espressi, la modificazione degli esiti delle votazioni o l’omissione di elementi rilevanti ai fini della verifica delle maggioranze configurerebbero una difformità sostanziale tra il documento e la deliberazione assembleare.
Ne consegue che occorre distinguere tra mere irregolarità formali della verbalizzazione, inidonee di per sé a incidere sulla validità delle delibere, e alterazioni sostanziali del contenuto deliberativo, suscettibili di assumere rilevanza ai fini dell’impugnazione della deliberazione.
Il criterio decisivo non è, dunque, il momento in cui il verbale viene materialmente completato, bensì la sua fedeltà rappresentativa rispetto all’effettivo svolgimento dell’assemblea e alle determinazioni da questa assunte.
