Tribunale di Roma sentenza n. 13374 del 30.9.2025

In tema di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in caso di mala fede

Avv. Sabrina Modena

12/2/20251 min read

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13374 del 30.9.2025, ha precisato che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è legittima, ai sensi dell’art. 136 comma 2 D.P.R. 115/2002, quando la parte ammessa agisce o resiste in giudizio con malafede o colpa grave.

La revoca non dipende dall’esito del giudizio o dal merito della domanda, ma è fondata, esclusivamente, sulla condotta processuale soggettiva dell’interessato. In particolare: è ravvisabile malafede quando chi agisce/resiste ha consapevolezza dell’infondatezza della pretesa giudiziale e si ha colpa grave in caso di negligenza manifesta o leggerezza inescusabile nel promuovere o sostenere l’azione.

La revoca può essere disposta anche in corso di causa, con decreto del giudice, e non compete all’Ordine degli Avvocati.

Sul piano dei rapporti economici, l’ammissione al gratuito patrocinio instaura un rapporto diretto tra lo Stato ed il beneficiario del patrocinio. Il difensore non è legittimato a impugnare il decreto di revoca, poiché il suo interesse patrimoniale è tutelato solo tramite il decreto di liquidazione dei compensi che ha natura definitiva e non è suscettibile di revoca o modifica d’ufficio, ma è impugnabile esclusivamente mediante opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, da proporsi con rito sommario di cognizione, il quale, pur nella forma semplificata, consente un esame pieno della controversia.

In sintesi: la revoca del gratuito patrocinio compete al giudice; è sufficiente l’accertamento di malafede o colpa grave del beneficiario; il difensore non può impugnare la revoca; il decreto di liquidazione dei compensi è definitivo e opponibile solo nei limiti e nei termini dell’art. 170 D.P.R. 115/2002.